Obblighi per l’Amministratore di Condominio come da Testo Unico Sicurezza

Sicurezza lavoro anche nei condomini. L'amministratore deve assolvere agli obblighi d'informazione e formazione nei
confronti del portiere e dei lavoratori addetti a mansioni simili e agli stessi deve fornire anche i necessari dispositivi di
protezione individuali. Inoltre, se fornisce agli stessi attrezzature proprie o per il tramite di terzi, le stesse devono essere
conformi alle norme del Testo unico sicurezza (dlgs n. 81/2008). Sicurezza lavoro in condominio. Il condominio, quale
luogo di lavoro, e come tale destinatario delle norme sulla salute e sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008 modificato dal dlgs n.
106/2009), è individuato dal comma 9 dell'articolo 3 del T.u. sicurezza. In particolare, la norma stabilisce che ai lavoratori
a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati: a)
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione; b) e agli stessi devono essere forniti i necessari dispositivi
di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate; c) nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del T.u. (Titolo III).
Non solo portieri. Secondo le precisazioni del ministero del lavoro (circolare n. 30/1998), la locuzione «lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato» deve essere intesa con riferimento, otre che ai portieri, anche a tutti i
lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei
portieri. Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi. Il datore di lavoro nei condomini, almeno ai fini dell'applicazione degli
obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro
tempore. Informazione e formazione. I principali obblighi di sicurezza in condominio sono quelli dell'informazione e della
formazione dei lavoratori. Dunque, il datore di lavoro (nel caso l'amministratore del condominio) è tenuto a osservarli nei
confronti della persona che, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, svolge attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere
un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. A tale figura sono equiparati il
socio lavoratore di coop; l'associato in partecipazione; i tirocinanti; gli allievi di istituti di istruzione e universitari e/o i
partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature con videoterminali; i volontari del corpo nazionale dei vigili
del fuoco e della protezione civile; i lavoratori socialmente utili. Per espressa previsione del Tu sicurezza, nei confronti
dei lavoratori a domicilio e di quelli rientranti nel campo di applicazione del Ccnl proprietari di fabbricati, il datore di lavoro
(l'amministratore di condominio) è tenuto a fornire l'informazione limitatamente: ai rischi per la salute e la sicurezza sul
lavoro connessi alla attività della impresa in generale (articolo 36, comma 1, lettera a); ai rischi specifici cui sono esposti
in relazione all'attività svolta; alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia; ai pericoli connessi
all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa e
alle norme di buona tecnica; alle misure e alle attività di protezione e prevenzione adottate (articolo 36, comma 2, lettere
a, b ed c). L'obbligo di formazione. In tabella sono indicati i contenuti della formazione (e quelli dell'informazione) che
l'amministratore di condominio deve assicurare ai lavoratori, nonché i tempi della loro erogazione. Per quanto riguarda la
formazione, il T.u. stabilisce che questa deve avvenire, unitamente a uno specifico addestramento (se previsto) in
occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.L'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul
luogo di lavoro (non è, dunque, possibile effettuarlo in luogo diverso da quello in cui praticamente si svolge la
prestazione lavorativa). Una volta effettuata la formazione, inoltre, essa va periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Linguaggio comprensibile. Ai fini del corretto assolvimento degli
obblighi di informazione e formazione è necessario che gli stessi producano l'effetto di arricchire le conoscenze dei
lavoratori. Il T.u. prescrive, a tal fine, che il contenuto dell'informazione e quello della formazione devono essere
facilmente comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro, appunto, di acquisire le relative conoscenze.
Complicazioni, evidentemente, possono presentarsi nel caso di lavoratori stranieri; in tal caso, il T.u. prescrive che ove
informazione e formazione riguardino lavoratori immigrati, esse devono avvenire previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo e informativo.
Onere dell’Amministratore
Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici, la titolarità degli obblighi di sicurezza (di cui
al T.u.) dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro. Infatti, sul condominio in persona del
suo legale rappresentante (l'amministratore) gravano gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei
lavoratori subordinati del condominio e, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice oppure a lavoratori
autonomi, la cooperazione e il coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, nonché il coordinamento degli interventi di protezione e di
prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, mediante l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei
rischi (detto Duvri) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze. Tale Duvri
deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. Tutti questi obblighi di sicurezza gravano sui datori di lavoro
aventi sede operativa nell'edificio. Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di
appalto, lavori edili o di ingegneria civili (sui cantieri mobili o temporanei), l'amministratore viene inevitabilmente a
qualificarsi come committente e, pertanto (come tale) assoggettato agli obblighi previsti dal T.u. Ai fini della redazione del
Duvri, tuttavia, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi da parte del legale rappresentante del

condominio. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 26 del T.u., a carico dei datori di lavoro ricade l'obbligo di «informazione
reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti a interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva», mentre le disposizioni riguardanti la redazione del Duvri non si applicano ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

In primo luogo, devono essere effettuati controlli periodici sulle macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto utilizzati dai lavoratori, per garantirne il corretto funzionamento e prevenire eventuali incidenti. Gli addetti alla sicurezza, inoltre, devono essere costantemente formati e informati sui rischi presenti sul luogo di lavoro, per poter agire prontamente in caso di emergenze.

Inoltre, le aziende devono prevenire la diffusione di sostanze tossiche o nocive all’interno del luogo di lavoro, ad esempio con l’utilizzo di materiali igienici e detergenti sicuri. Le misure preventive devono essere applicate non solo all’interno dell’azienda, ma anche nei luoghi di lavoro esterni, come i cantieri edili o le attività svolti all’aperto.

Per garantire la sicurezza sul lavoro, inoltre, è fondamentale che i lavoratori siano costantemente informati sui rischi presenti sul luogo di lavoro e istruiti sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, come le mascherine, i guanti, le scarpe antinfortunistiche e gli occhiali protettivi. Inoltre, devono essere effettuati controlli medici periodici per prevenire malattie professionali legate all’esposizione a sostanze nocive.

Infine, resta fondamentale l’importanza del dialogo e dell’ascolto tra lavoratori e aziende. Solo attraverso la collaborazione e la condivisione di esperienze è possibile prevenire incidenti sul lavoro e garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti.

In conclusione, garantire la sicurezza sul lavoro è un dovere di tutti, aziende, lavoratori e istituzioni. Solo attraverso l’applicazione costante di misure preventive e il rispetto delle normative vigenti è possibile tutelare la salute e la vita dei lavoratori.